AGB

AGB - Silotec GmbH

Condizioni generali di vendita e consegna di Silotec GmbH

I. Generalità

1. oggetto e ambito di applicazione delle condizioni generali di vendita e di consegna

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna ("CG") si applicano a tutti i contratti di Silotec GmbH, Rodbachstraße 24,
74397 Pfaffenhofen ("Silotec") e dei suoi partner contrattuali ("Acquirente") (ciascuno/collettivamente anche:"Parte/i") in
connessione con la fornitura di prodotti Silotec ("Prodotti" o"Merci"), inclusa l'apertura di tali transazioni
.

1.2 Le presenti CGV si applicano anche alle future transazioni con l'Acquirente, nella misura in cui si tratti di transazioni simili.

1.3 Le presenti CGV si applicano in via esclusiva. Silotec non riconoscerà alcun termine e condizione dell'Acquirente che sia in conflitto, si discosti o integri le presenti CG
a meno che Silotec non ne accetti espressamente la validità per iscritto. Le condizioni generali
del Committente non si applicano anche se Silotec esegue incondizionatamente i propri servizi pur essendo a conoscenza di condizioni generali
contrastanti, divergenti o integrative del Committente.

1.4 Il tipo e l'entità delle prestazioni reciproche sono disciplinati nell'ordine
- dalle disposizioni della conferma d'ordine o, in mancanza di conferma d'ordine, dalle disposizioni dell'offerta di Silotec
,
- dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna,
- dalle disposizioni di legge.

2. offerta, conferma d'ordine, conclusione del contratto, nessun diritto di recesso

2.1 Le offerte di Silotec sono soggette a modifiche senza preavviso e non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti. Un contratto
sarà concluso solo dopo la conferma dell'ordine, la consegna o la fatturazione da parte di Silotec.

2.2 Se, in via eccezionale, Silotec presenta un'offerta vincolante, il contratto si conclude con l'accettazione dell'offerta
da parte del cliente. Se non diversamente indicato nel singolo caso, Silotec sarà vincolata da un'offerta
vincolante per quindici giorni.

2.3 Un ordine effettuato dal Cliente costituisce un'offerta vincolante per Silotec. Silotec avrà il diritto di accettare un'offerta entro quattro
settimane inviando una conferma d'ordine, una fattura o l'esecuzione del servizio.

2.4 È escluso un diritto di recesso libero dell'Acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB).

3. Oggetto del contratto, caratteristiche dei prodotti, assenza di servizi di consulenza.

3.1 L'oggetto del contratto è la fornitura dei prodotti Silotec all'Acquirente.

3.2 Le proprietà contrattualmente dovute del rispettivo prodotto o servizio sono descritte esclusivamente e in modo definitivo nei
documenti contrattuali scritti di Silotec ("Specifiche").
Le deviazioni abituali o minori, tecnicamente inevitabili, dei prodotti per quanto riguarda la qualità, il colore, le dimensioni, il peso o
il design non costituiscono difetti. Le illustrazioni presenti sul sito web e nei cataloghi sono
solo a scopo informativo generale sui prodotti e non pretendono di essere complete o corrette.

3.3 Per quanto riguarda i prodotti tessili di Silotec vale quanto segue:
I prodotti tessili sono prodotti standard con un'ampia gamma di potenziali applicazioni. Le proprietà dei
prodotti tessili sono definite esclusivamente e in via definitiva nelle rispettive schede tecniche e sono quindi
conformi al contratto se rispettano le specifiche ivi contenute. Le schede tecniche sono a disposizione del cliente prima della
stipula del contratto; in caso contrario, gli verranno nuovamente inviate su richiesta.
Ulteriori requisiti contrattuali per i prodotti tessili, in particolare per quanto riguarda (i) la conformità del prodotto tessile
con i campioni o i modelli che Silotec ha tenuto in magazzino per l'Acquirente, (ii) l'idoneità del prodotto tessile per uno specifico
scopo che è stato reso noto all'Acquirente, e (iii) l'idoneità dei prodotti per l'uso ordinario di
beni della stessa descrizione, non sono concordati e sono qui espressamente esclusi.
È responsabilità esclusiva del cliente verificare l'idoneità dei prodotti tessili per lo scopo
previsto dal cliente e, se necessario, effettuare egli stesso le prove appropriate.
Qualsiasi dichiarazione rilasciata da Silotec o certificati di prova, informazioni tecniche, dati d'uso
e altri documenti forniti non sono legalmente vincolanti.

3.4 Silotec non offre alcun servizio di consulenza. Piuttosto, sarà responsabilità del Cliente scegliere i prodotti sotto la propria responsabilità per quanto riguarda la loro
idoneità ai propri scopi. Se, in casi eccezionali, Silotec fornisce al Cliente
raccomandazioni o consigli sulla selezione o sull'uso di un prodotto, ciò avverrà al meglio delle conoscenze di
Silotec, tuttavia, a puro titolo di convenienza, senza assumere alcun obbligo di consulenza o responsabilità.
Se il Cliente desidera che Silotec fornisca una consulenza tecnica vincolante, una valutazione, una pianificazione o un test, ciò avverrà solo sotto
la condizione di un contratto di consulenza espressamente stipulato, per il quale dovrà essere corrisposta una remunerazione adeguata. In tali casi, la responsabilità di
Silotec per i servizi di consulenza sarà disciplinata dalla Clausola 9.

4 Prezzi e pagamenti

4.1 Si applicano i prezzi risultanti dalla conferma d'ordine di Silotec. In assenza di tale conferma, si applicheranno i prezzi
derivanti dall'offerta di Silotec. I prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi imballaggio, trasporto, trasferimento e dazi doganali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta sul valore aggiunto
alla rispettiva aliquota di legge. Per le consegne all'interno dell'UE, il cliente deve comunicare a Silotec il proprio numero di partita IVA
. Se per una consegna non è dovuta l'IVA, il cliente deve segnalarlo tempestivamente e fornire la
prova necessaria.

4.2 Se non diversamente concordato nell'offerta o nella conferma d'ordine, il prezzo è esigibile senza detrazioni,
non appena l'Acquirente riceve la notifica che i pezzi principali sono pronti per la spedizione (pagamento anticipato).

4.3 Il cliente sarà in mora al più tardi se non effettua il pagamento entro 20 giorni dalla data della fattura
. Gli interessi di mora matureranno al tasso legale, sebbene ciò non precluda l'applicazione di ulteriori danni
. Qualsiasi dilazione concessa successivamente da Silotec non pregiudica l'obbligo di pagare gli interessi.

4.4 Se Silotec viene a conoscenza di circostanze che mettono in dubbio la solvibilità del Cliente o se il Cliente è in ritardo con
il pagamento del prezzo, Silotec avrà il diritto di richiedere il pagamento anticipato completo o una garanzia e, se questo non viene fornito dopo aver fissato un termine corrispondente a
, di recedere dal contratto.

4.5 Il Cliente avrà diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono indiscusse, sono state legalmente stabilite, sono pronte per la decisione
o sono state riconosciute da Silotec per iscritto. Il cliente potrà
esercitare un diritto di ritenzione nella misura in cui la sua domanda riconvenzionale sia basata sullo stesso rapporto contrattuale. In caso di difetti, il
cliente avrà diritto di ritenzione solo se la consegna è palesemente difettosa, a condizione che l'importo
trattenuto sia ragionevolmente proporzionato ai difetti e ai costi previsti per la
successiva prestazione.

4.6 Silotec avrà il diritto di ritenzione fino al saldo di tutti i crediti dovuti per l'intero rapporto commerciale
, compresi gli interessi di mora maturati.

5 Consegna, consegna parziale, trasferimento del rischio

5.1 La consegna avverrà franco fabbrica in conformità agli Incoterms 2020, con messa a disposizione presso il rispettivo sito di produzione.
L'Acquirente è tenuto ad accettare la merce entro 14 giorni dall'invio della notifica di messa a disposizione presso il sito di messa a disposizione
e a ispezionarla senza indugio, a meno che non sia temporaneamente impossibilitato ad accettarla senza colpa.

5.2 Se il Cliente non accetta colpevolmente la merce entro il termine di cui all'articolo 5.1, il Cliente sarà in mora nell'accettazione.
Se il Cliente è in mora nell'accettazione, Silotec avrà il diritto di recedere dal contratto
dopo aver fissato un periodo di tolleranza di ulteriori 14 giorni. Non sarà necessario fissare un periodo di tolleranza se l'Acquirente rifiuta seriamente o definitivamente di accettare
la merce o è manifestamente incapace di pagare il prezzo.

5.3 Su richiesta del Cliente, Silotec spedirà la merce alla destinazione indicata dal Cliente. Le spese di spedizione
nonché il rischio di perdita o deterioramento accidentale della merce sono a carico del Cliente, anche se
il trasporto è effettuato da Silotec. Anche se la merce viene spedita, il luogo di adempimento dell'obbligo di consegna di Silotec rimane
il sito di produzione.

5.4 La merce viene spedita non assicurata. Se, in deroga a ciò, è stata concordata un'assicurazione, i costi dell'assicurazione
sono a carico del cliente.

5.5 Le consegne parziali sono ammesse se
- la consegna parziale è utilizzabile per il Cliente nell'ambito della destinazione d'uso contrattuale,
- la consegna della merce restante è garantita e
- il Cliente non deve sostenere di conseguenza spese o costi aggiuntivi significativi, a meno che Silotec non dichiari la propria disponibilità
a sostenere i costi.

(6) Tempo di esecuzione, autoconsegna, forza maggiore, ritardo nella consegna, recesso.

6.1 I tempi e le date di esecuzione promessi da Silotec si considerano concordati solo approssimativamente; ciò non costituisce un accordo fermo
.
Il termine di adempimento inizia con l'invio della conferma d'ordine, ma non prima del puntuale e corretto adempimento degli obblighi che il cliente deve assolvere prima dell'adempimento, in particolare
quindi non prima della fornitura di documenti, certificati, approvazioni, liberatorie che il cliente deve procurarsi o
del ricevimento di un anticipo concordato. I tempi e le date di esecuzione si considerano rispettati se la fornitura è stata notificata o la merce è stata consegnata al vettore entro la fine del
tempo di esecuzione.

6.2 In caso di modifiche al contratto che possano influire sui tempi di esecuzione, i tempi di esecuzione saranno adeguatamente prorogati, a meno che non siano stati presi accordi speciali al riguardo
.

6.3 Qualora Silotec, per cause non imputabili a Silotec, non riceva dai propri fornitori o dai subappaltatori di
le consegne o i servizi nonostante l'adeguata copertura congrua (es.
(in quantità e qualità conforme alla consegna concordata con l'Acquirente
) o non in tempo o se si verificano eventi di forza maggiore, ossia impedimenti alla consegna e all'esecuzione per i quali Silotec non è responsabile e che durano per più di 14 giorni di calendario, Silotec ne darà comunicazione all'Acquirente
senza indugio. In questo caso Silotec avrà il diritto di rinviare la prestazione per la durata dell'impedimento e di un
ragionevole periodo di avviamento o di recedere dal contratto in tutto o in parte
a causa della parte del contratto non ancora eseguita, a condizione che Silotec abbia rispettato il suddetto obbligo di informazione e non abbia assunto il rischio di produzione
e che l'impedimento alla prestazione non sia solo di natura temporanea.
Sono considerati equivalenti alla forza maggiore: sciopero, serrata, intervento ufficiale, carenza di energia e materie prime, difficoltà di trasporto di cui Silotec non è
responsabile, impedimenti operativi di cui Silotec non è responsabile (ad esempio a causa di incendi, acqua o danni ai macchinari) e tutti
gli altri impedimenti che, considerati oggettivamente, non sono stati causati colpevolmente da Silotec. Se
un tempo di esecuzione concordato o una data di esecuzione viene superata di oltre quattro settimane
a causa delle circostanze sopra menzionate o se, nel caso di una data di esecuzione non vincolante, il rispetto del contratto è oggettivamente irragionevole per il Cliente,
il Cliente avrà il diritto di recedere dal contratto a causa della parte non ancora eseguita. In questo caso non sussistono ulteriori diritti del committente,
in particolare richieste di risarcimento danni.

6.4 In caso di superamento dei tempi o delle date di esecuzione, Silotec sarà in mora nella consegna solo se sarà trascorso un ragionevole periodo di tolleranza di almeno 8 giorni lavorativi fissato dal Cliente in forma testuale
(ad es. per lettera, e-mail, fax).

7. riserva di proprietà

7.1 La merce rimane di proprietà di Silotec (merce riservata) fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale tra Silotec e
l'Acquirente, anche se i pagamenti vengono effettuati su crediti specificamente designati
. Anche l'inclusione di singoli crediti in una fattura corrente e la riscossione dei saldi e il loro
riconoscimento non influiscono sulla riserva di proprietà. Il pagamento si considera effettuato solo quando il denaro è stato ricevuto.

7.2 Se la Merce Riservata viene lavorata dal Cliente per formare un nuovo oggetto mobile, la lavorazione sarà sempre
effettuata per Silotec senza che Silotec sia obbligata di conseguenza; il nuovo oggetto diventerà di proprietà di Silotec. In caso di lavorazione congiunta
con beni non appartenenti a Silotec, Silotec acquisirà la comproprietà del nuovo articolo in base all'intesa tra il valore dei beni riservati
(importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri beni al momento della lavorazione. Se la merce riservata
viene combinata, mescolata o miscelata con merce non appartenente a Silotec ai sensi dei § 947, 948 BGB, Silotec
diventerà comproprietaria in conformità alle disposizioni di legge. Se il Cliente acquisisce la proprietà esclusiva attraverso la combinazione, la miscelazione o
la miscelazione, cede a Silotec la comproprietà nel rapporto tra la merce riservata (importo finale della fattura, IVA inclusa) e le altre merci al momento della combinazione, della miscelazione o della miscelazione. In tal caso, il Cliente dovrà custodire gratuitamente gli articoli di proprietà o comproprietà di Silotec che sono considerati merce riservata ai sensi delle disposizioni di cui sopra.

7.3 Se la Merce Riservata viene venduta dal Cliente, da sola o insieme a beni non appartenenti a Silotec, il Cliente cede a
i crediti derivanti dalla rivendita per un ammontare pari al valore della Merce Riservata con tutti
i diritti accessori e la priorità sul resto; Silotec accetta la cessione. Il valore della merce soggetta a riserva di proprietà sarà
pari all'importo finale della fattura del credito (IVA inclusa) più un supplemento di sicurezza del 10%, che sarà tuttavia escluso dal
corrispettivo se opposto da diritti di terzi. Se la merce rivenduta soggetta a riserva di proprietà è di proprietà di Silotec,
la cessione dei crediti si estenderà all'importo corrispondente al valore della quota di Silotec nella comproprietà.

7.4 L'Acquirente avrà il diritto di rivendere o trattare la Merce Riservata solo nel corso della normale attività commerciale e solo
a condizione che i crediti ai sensi del punto 7.3. siano effettivamente trasferiti a Silotec.
L'Acquirente non avrà il diritto
di disporre della Merce Riservata in altro modo, in particolare dandola in pegno o cedendola in garanzia.

7.5 Fino alla revoca da parte di Silotec, il Cliente rimarrà autorizzato a riscuotere i crediti ceduti in conformità alla clausola 7.3 di cui sopra; l'autorità di
Silotec di riscuotere il credito ceduto stesso rimarrà inalterata. Silotec non si avvarrà del diritto di revoca e
della propria autorità di riscossione finché il Cliente rispetterà i propri obblighi di pagamento
e non sarà in mora.

7.6 Il Cliente sarà tenuto a notificare senza indugio a Silotec qualsiasi sequestro della merce soggetta a riserva di proprietà o di qualsiasi rivendicazione da essa ceduta in anticipo
o qualsiasi altra compromissione della stessa da parte di terzi e a fornire a Silotec i documenti necessari per un intervento
. Il Cliente sosterrà tutti i costi di un intervento da parte di Silotec, a meno che non siano altrimenti rimborsati da . Il Cliente dovrà sostenere tutti i costi di un intervento da parte di Silotec, nella misura in cui questi non siano altrimenti rimborsati
.

7.7 Con la cessazione dei pagamenti o la richiesta di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti del patrimonio del cliente,
decade il diritto di rivendere, utilizzare, installare o rilavorare la merce sottoposta a riserva e l'autorizzazione di
a riscuotere i crediti ceduti.

7.8 In caso di violazione del contratto da parte del Cliente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, e se sono soddisfatti gli ulteriori requisiti
del § 323 BGB, Silotec avrà il diritto di riprendere la Merce Riservata se Silotec ha receduto dal contratto. Dopo
aver ripreso la merce riservata, Silotec avrà il diritto di realizzarla; il ricavato della realizzazione sarà compensato con la responsabilità del
Cliente al netto di ragionevoli costi di realizzazione.

7.9 Silotec si impegna a svincolare le garanzie su richiesta del Cliente nella misura in cui il valore realizzabile della garanzia
superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare sarà a discrezione di
Silotec.

7.10 Il Cliente è tenuto a trattare con cura i Beni Riservati e ad assicurarli a proprie spese contro i danni da incendio, acqua e
furto al loro valore di sostituzione. Il Cliente cede a Silotec ogni pretesa nei confronti della compagnia assicurativa derivante da danni ai Beni Riservati
all'importo del valore dei Beni Riservati; Silotec accetta
la cessione.

8 Garanzia, vizi materiali e difetti di titolo, comportamento in caso di presunte violazioni dei diritti di proprietà

8.1 Le disposizioni di legge si applicano ai diritti dell'Acquirente in caso di difetti di materiale e di titolo (compresa la consegna errata e breve, nonché l'assemblaggio/installazione impropria
o le istruzioni difettose), se non diversamente specificato di seguito
.

8.2 I diritti di garanzia dell'Acquirente sono subordinati all'adempimento da parte di quest'ultimo dei propri obblighi di ispezione e reclamo ai sensi del §
377 HGB. Ciò vale anche nel caso in cui Silotec invii un certificato di prova di un'ispezione delle merci in uscita
insieme al prodotto.

8.3 Nei casi di garanzia, il cliente ha diritto, a discrezione di Silotec, a un adempimento successivo mediante eliminazione del difetto o
consegna di un nuovo articolo privo di difetti. Se nel corso dell'adempimento successivo si verificano danni a oggetti diversi dalla merce
difettosa, il Cliente può richiedere il risarcimento di tali danni solo in conformità alla clausola 9 di seguito.

8.4 Se Silotec non è disposta a fornire l'adempimento successivo, se l'adempimento successivo fallisce almeno due volte o se ulteriori
tentativi di adempimento successivo sono irragionevoli per il cliente, quest'ultimo ha diritto a una riduzione del prezzo o a recedere dal contratto.

8.5 In caso di esistenza o asserzione di un vizio di proprietà, si applicheranno inoltre le seguenti particolarità:
Se una terza parte asserisce all'Acquirente che i prodotti o i servizi di Silotec violano i diritti di proprietà intellettuale,
l'Acquirente dovrà informare Silotec senza indugio, lasciare a Silotec il compito di difendersi da tali asserzioni e supportare
al meglio le proprie capacità in tal senso. In caso di vizi di proprietà, Silotec può scegliere di porre rimedio al difetto
a) concedendo all'Acquirente un diritto d'uso sufficiente,
b) adattando il prodotto se gli effetti sul suo funzionamento sono accettabili per l'Acquirente o
c) sostituendo il prodotto con un altro che non violi alcun Diritto di Proprietà se ciò è ragionevole per l'Acquirente
.
Se Silotec non è in grado di farlo a condizioni economicamente ragionevoli, Silotec può recedere dal contratto.

8.6 Le disposizioni di legge in materia di rivalsa del fornitore restano impregiudicate dalle disposizioni di cui sopra.

9 Responsabilità, richieste di risarcimento danni e rimborso spese

9.1 Silotec sarà responsabile per la violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali in conformità alle disposizioni di legge, a meno che
non preveda diversamente di seguito.

9.2 Silotec è responsabile - indipendentemente dai motivi legali - nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave.
In caso di semplice negligenza, Silotec è responsabile, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge, solo
a) per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute,
b) in caso di inadempimento, nella misura in cui sia stata concordata una data di consegna o di esecuzione fissa,
c) in caso di occultamento fraudolento di un difetto, in caso di assunzione del rischio di fabbricazione ai sensi del § 276 BGB e in caso di
violazione di una garanzia eccezionalmente prestata ai sensi del § 443 BGB,
d) per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è un prerequisito per la corretta
esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa regolarmente affidamento
e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente
verificatosi.

9.3 L'inversione dell'onere della prova non è associata alle disposizioni di cui sopra.

9.4 Nella misura in cui la responsabilità di Silotec è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale di
dipendenti, lavoratori, personale, rappresentanti e agenti vicari di Silotec.

9.5 Il Cliente può recedere o risolvere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se
Silotec è responsabile della violazione degli obblighi.

10. prescrizione

10.1 I reclami per difetti cadono in prescrizione 12 mesi dopo il trasferimento del rischio. Ciò non vale se la legge ai sensi dei §§ 438 comma 1 n. 2
(edifici e oggetti per edifici), 478, 479 (regresso del fornitore) e 634 a comma 1 n. 2 BGB (codice civile tedesco) (difetti di costruzione) prescrive termini più lunghi
nonché in caso di lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute, in caso di violazione intenzionale o gravemente
negligente degli obblighi da parte di Silotec e in caso di occultamento fraudolento di un difetto.

10.2 In caso di avviamento, il termine di prescrizione per i reclami per difetti non ricomincerà a decorrere in caso di tentativo di adempimento successivo da parte di Silotec
. In caso di reclamo esistente per l'adempimento successivo, il riconoscimento da parte di Silotec di un reclamo ai sensi del § 212 comma 1 n. 1 del Codice Civile tedesco (BGB) associato all'adempimento successivo tramite riparazione
o consegna sostitutiva si riferisce solo ai difetti che
sono stati oggetto della richiesta di adempimento successivo da parte del Cliente o che sono causati da un adempimento successivo difettoso
; per tutti gli altri aspetti continua a decorrere il termine di prescrizione per l'adempimento originale.

10.3 Altre richieste di risarcimento danni sostenute dal Cliente in occasione o in relazione alle prestazioni di Silotec
cadranno in prescrizione 12 mesi dopo la conoscenza o l'ignoranza gravemente colposa del danno e della persona del danneggiante e
indipendentemente dalla conoscenza o dall'ignoranza gravemente colposa in 5 anni dal loro verificarsi.

10.4 Nei casi di cui al punto 9.2, per le richieste di risarcimento danni e di rimborso spese si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge.

11. segretezza, diritti d'autore e di proprietà

11.1 Il Cliente si impegna a mantenere segrete a terzi, come segreto commerciale e aziendale, tutte le informazioni commerciali e tecniche che non sono di dominio pubblico e di cui è venuto a conoscenza in relazione al contratto
sia durante l'esistenza del rapporto commerciale che
dopo il completamento delle rispettive consegne. Inoltre,
si impegna a non trasmettere i dati che ha ottenuto dal rapporto commerciale con Silotec.

11.2 Silotec si riserva tutti i diritti di proprietà e di copyright sui disegni e sugli altri documenti dell'offerta; questi non possono essere resi accessibili a terzi senza l'esplicito consenso di
.

11.3 Nel caso in cui Silotec sviluppi un prodotto tutelabile sulla base di un ordine del Cliente, Silotec avrà diritto ai diritti di proprietà industriale
senza limitazioni. Ciò vale anche se lo sviluppo viene effettuato sulla base di informazioni fornite dal Cliente
.

12 Luogo di esecuzione, legge applicabile, foro competente, clausola arbitrale

12.1 Il luogo di esecuzione delle consegne e dei servizi è il luogo di destinazione. Se l'accettazione è stata concordata o è prevista dalla legge,
il luogo di adempimento è il luogo di accettazione. Il luogo di adempimento per i pagamenti è la sede legale di Silotec.

12.2 Le presenti CG e il rapporto contrattuale tra Silotec e il Cliente sono disciplinati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di
Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

12.3 Il foro competente sarà quello della sede di Silotec. Tuttavia, Silotec può, a discrezione di Silotec
, citare in giudizio il Cliente anche presso la sede del Cliente.


12.4 Se il cliente ha la propria sede legale al di fuori dell'Unione Europea, della Norvegia, della Svizzera e dell'Islanda, in deroga al § 12.3 si applicherà quanto segue:
a) Tutte le controversie derivanti da o in connessione con le presenti CGC e il rapporto contrattuale tra Silotec
e il cliente o riguardanti la validità delle stesse o delle presenti CGC saranno risolte in via definitiva in conformità al
Regolamento arbitrale della Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS), escludendo il processo legale ordinario.V. (DIS) ad esclusione del
processo legale ordinario.
b) La sede dell'arbitrato sarà Stoccarda.
c) La lingua del procedimento sarà il tedesco.
d) Il lodo arbitrale non sarà pubblicato.

13. Clausola di separazione

Se una disposizione del presente Accordo è o diventa invalida, inapplicabile o non applicabile, la validità
delle restanti disposizioni non ne risente.
Al contrario, le parti contraenti si impegnano fin d'ora a sostituire la disposizione invalida,
inapplicabile o non applicabile con una disposizione che, nell'ambito delle possibilità legali, si avvicini il più possibile a ciò che le parti contraenti intendevano in termini economici secondo il significato e lo scopo della disposizione invalida, inapplicabile o non
applicabile. Lo stesso vale per le eventuali lacune delle disposizioni

Stato 9/2023