Condizioni generali di vendita e consegna di Silotec GmbH
I. Generalità
1. oggetto e ambito di applicazione delle condizioni generali di vendita e di consegna
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna ("CG") si applicano a tutti i contratti di Silotec GmbH, Rodbachstraße 24, 74397 Pfaffenhofen ("Silotec") e dei suoi partner contrattuali ("Cliente") (ciascuno/unitamente anche:"Parte/parti") in relazione alla fornitura di prodotti Silotec ("Prodotti" o"Merci"), compresa l'apertura di tali transazioni.
1.2 Le presenti CGV si applicano anche alle future transazioni con l'Acquirente, nella misura in cui si tratti di transazioni simili.
1.3 Le presenti CGV si applicano in via esclusiva.
Silotec non riconosce le condizioni generali di contratto del cliente che siano in contrasto, si discostino o integrino le presenti CGC, a meno che Silotec non ne accetti espressamente la validità per iscritto.
Le condizioni generali del cliente non si applicano anche se Silotec fornisce incondizionatamente i propri servizi pur essendo a conoscenza di condizioni generali del cliente contrastanti, divergenti o aggiuntive.
1.4 La natura e la portata delle prestazioni reciproche sono disciplinate nell'ordine seguente: - dalle disposizioni della conferma d'ordine o, in mancanza di questa, dalle disposizioni dell'offerta di Silotec, - dalle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura, - dalle disposizioni di legge.
2. offerta, conferma d'ordine, conclusione del contratto, nessun diritto di recesso
2.1 Le offerte di Silotec sono soggette a modifiche e non vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti.
Il contratto si conclude solo con la conferma dell'ordine, la consegna o la fatturazione da parte di Silotec.
2.2 Se Silotec presenta eccezionalmente un'offerta definita vincolante, il contratto si conclude con l'accettazione dell'offerta da parte del cliente.
Se non diversamente specificato nei singoli casi, Silotec sarà vincolata a un'offerta vincolante per quindici giorni.
2.3 Un ordine effettuato dal cliente è un'offerta vincolante per Silotec.
Silotec ha il diritto di accettare un'offerta entro quattro settimane inviando una conferma d'ordine, una fattura o rendendo il servizio.
2.4 È escluso un diritto di recesso libero dell'Acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB).
3. Oggetto del contratto, caratteristiche dei prodotti, assenza di servizi di consulenza.
3.1 L'oggetto del contratto è la fornitura dei prodotti Silotec all'Acquirente.
3.2 Le proprietà contrattualmente dovute del rispettivo prodotto o servizio sono descritte esclusivamente e in via definitiva nei documenti contrattuali scritti di Silotec("Specifiche"). Le differenze abituali o minori, tecnicamente inevitabili, dei prodotti in termini di qualità, colore, dimensioni, peso o design non costituiscono difetti.
Le illustrazioni presenti sul sito web e nei cataloghi sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e non hanno la pretesa di essere complete o corrette.
3.3 Per quanto riguarda i prodotti tessili di Silotec, vale quanto segue: i prodotti tessili sono prodotti standard con un'ampia gamma di applicazioni potenziali.
Le proprietà dei prodotti tessili sono definite esclusivamente e in via definitiva nelle rispettiveschede tecniche e sono pertanto conformi al contratto se corrispondono alle specifiche ivi contenute.
Le schede tecniche sono a disposizione del cliente prima della stipula del contratto; in caso contrario, gli saranno inviate nuovamente su richiesta.
Ulteriori requisiti contrattuali per i prodotti tessili, in particolare per quanto riguarda (i) la conformità del prodotto tessile con i campioni o i modelli che Silotec ha fornito al cliente, (ii) l'idoneità del prodotto tessile per uno scopo specifico che è stato reso noto al cliente e (iii) l'idoneità dei prodotti per l'uso normale di beni della stessa descrizione, non sono concordati e sono qui espressamente esclusi.
È responsabilità esclusiva del cliente testare i prodotti tessili per verificarne l'idoneità all'uso previsto e, se necessario, eseguire personalmente i test appropriati. Le dichiarazioni di Silotec o i certificati di prova, le informazioni tecniche, i dati di utilizzo e gli altri documenti forniti non sono giuridicamente vincolanti.
3.4 Silotec non offre servizi di consulenza.
È piuttosto responsabilità del cliente scegliere i prodotti in base alla loro idoneità ai propri scopi.
Qualora Silotec fornisca eccezionalmente al cliente raccomandazioni o consigli per la scelta o l'utilizzo di un prodotto, ciò avviene al meglio delle sue conoscenze, tuttavia a puro titolo di convenienza, senza assumere alcun obbligo di consulenza o responsabilità. Se il cliente desidera che Silotec fornisca una consulenza tecnica vincolante, una valutazione, una progettazione o un collaudo, ciò avverrà solo a condizione di un contratto di consulenza espressamente stipulato, che sarà remunerato di conseguenza.
In tal caso, la responsabilità di Silotec per i servizi di consulenza è disciplinata dalla clausola 9.
4 Prezzi e pagamenti
4.1 Si applicano i prezzi risultanti dalla conferma d'ordine di Silotec.
In mancanza di tale conferma, si applicano i prezzi dell'offerta Silotec. I prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi imballaggio, trasporto e dazi doganali.
Ai prezzi va aggiunta l'imposta sul valore aggiunto secondo la rispettiva aliquota di legge.
Per le consegne all'interno dell'UE, il cliente deve fornire il proprio numero di partita IVA.
Se per una consegna non è dovuta l'imposta sul valore aggiunto, il cliente deve segnalarlo tempestivamente e fornire le prove necessarie a .
4.2 Se non diversamente concordato nell'offerta o nella conferma d'ordine, il pagamento del prezzo è dovuto senza detrazioni, non appena il cliente viene informato che i pezzi principali sono pronti per la spedizione (pagamento anticipato).
4.3 Il cliente è in mora al più tardi se non paga entro 20 giorni dalla data della fattura.
Gli interessi di mora matureranno al tasso legale, senza che ciò escluda la richiesta di ulteriori danni. Una successiva dilazione concessa da Silotec non influisce sull'obbligo di pagamento degli interessi.
4.4 Se Silotec viene a conoscenza di circostanze che mettono in dubbio la solvibilità del cliente, o se il cliente è in ritardo con il pagamento del prezzo a , Silotec può richiedere il pagamento anticipato completo o una garanzia e, se questo non viene fornito dopo aver fissato un termine corrispondente, recedere dal contratto.
4.5 Il cliente è autorizzato a compensare solo se le sue contropretese sono incontestate, legalmente stabilite, pronte per la decisione o riconosciute da Silotec per iscritto.
Il cliente è autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione nella misura in cui la sua domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
In caso di difetti, l'acquirente ha diritto a un diritto di ritenzione solo se la consegna è palesemente difettosa, a condizione che l'importo trattenuto sia ragionevolmente proporzionale ai difetti e ai costi previsti per il successivo adempimento.
4.6 Silotec avrà il diritto di ritenzione fino al saldo di tutti i crediti derivanti dall'intero rapporto commerciale, compresi gli interessi di mora maturati.
5 Consegna, consegna parziale, trasferimento del rischio
5.1 La consegna avviene franco fabbrica secondo gli Incoterms 2020, con messa a disposizione presso il rispettivo stabilimento di produzione. Il cliente è tenuto ad accettare la merce entro 14 giorni dall'invio della notifica di disponibilità presso il luogo di messa a disposizione e a controllarla immediatamente, a meno che non sia temporaneamente impossibilitato ad accettarla senza colpa.
5.2 Se il cliente non accetta colpevolmente la merce entro il termine di cui al punto 5.1, il cliente è in mora nell'accettazione. Se il cliente è in mora nell'accettazione, Silotec ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato un termine di tolleranza di ulteriori 14 giorni.
La fissazione di un termine di tolleranza non è necessaria se il cliente rifiuta seriamente o definitivamente l'accettazione o è palesemente incapace di pagare il prezzo.
5.3 Su richiesta del cliente, Silotec spedirà la merce alla destinazione indicata dal cliente.
Le spese di spedizione e il rischio di perdita o deterioramento accidentale della merce sono a carico del cliente, anche se il trasporto viene effettuato da Silotec.
Anche se la merce viene spedita, il luogo di adempimento dell'obbligo di consegna rimane il sito produttivo di Silotec.
5.4 La merce viene spedita non assicurata.
Se è stata concordata un'assicurazione diversa da questa, i costi dell'assicurazione sono a carico del cliente.
5.5 Le consegne parziali sono ammesse se - la consegna parziale può essere utilizzata dal cliente nell'ambito dello scopo contrattuale, - la consegna della merce restante è garantita e - il cliente non deve sostenere di conseguenza spese aggiuntive o costi supplementari significativi, a meno che Silotec non dichiari di essere disposta a sostenere tali costi.
(6) Tempo di esecuzione, autoconsegna, forza maggiore, ritardo nella consegna, recesso.
6.1 I tempi e le date di esecuzione promessi da Silotec si intendono solo approssimativamente concordati; ciò non costituisce una transazione per la consegna a data fissa.
Il termine di adempimento inizia con l'invio della conferma d'ordine, ma non prima del puntuale e corretto adempimento degli obblighi che il cliente deve assolvere prima dell'adempimento, in particolare quindi non prima della fornitura di documenti, certificati, approvazioni, liberatorie che il cliente deve procurarsi o del ricevimento di un anticipo concordato.
Il termine di esecuzione e le scadenze si considerano rispettati se la fornitura della merce è stata notificata o se la merce è stata consegnata al vettore entro la fine del termine di esecuzione.
6.2 In caso di modifiche al contratto che possano influire sul periodo di esecuzione, il periodo di esecuzione sarà esteso di conseguenza, a meno che non siano stati presi accordi speciali al riguardo.
6.3 Se Silotec non riceve le consegne o i servizi dai suoi fornitori o dai subappaltatori per motivi non imputabili a Silotec, nonostante una copertura congrua (cioè in quantità e qualità conforme alla consegna concordata con il cliente), o se tali consegne o servizi non vengono ricevuti correttamente o in tempo, o se si verificano eventi di forza maggiore, cioè ostacoli alla consegna e all'esecuzione senza colpa di Silotec con una durata superiore a 14 giorni di calendario, Silotec ne informerà il cliente senza indebito ritardo.
In questo caso, Silotec avrà il diritto di posticipare le prestazioni per la durata dell'impedimento e per un ragionevole tempo di avviamento o di recedere dal contratto in tutto o in parte a causa della parte non ancora realizzata, a condizione che Silotec abbia rispettato l'obbligo di informazione di cui sopra e non si sia assunta il rischio di produzione e che l'impedimento alla prestazione non sia solo di natura temporanea.
Sono equiparati a cause di forza maggiore: scioperi, serrate, interventi delle autorità, carenza di energia e di materie prime, difficoltà di trasporto non imputabili a Silotec, impedimenti operativi non imputabili a Silotec (ad esempio a causa di incendi, acqua o danni alle macchine) e tutti gli altri impedimenti che, da un punto di vista oggettivo, non sono stati causati in modo colpevole da Silotec.
Se un termine di esecuzione concordato o una data di esecuzione viene superata di oltre quattro settimane a causa delle circostanze summenzionate o se è oggettivamente irragionevole per il cliente rispettare il contratto nel caso di una data di esecuzione non vincolante, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto a causa della parte non ancora soddisfatta.
In questo caso non sussistono ulteriori diritti del cliente, in particolare richieste di risarcimento danni.
6.4 In caso di superamento dei tempi di esecuzione o delle scadenze, Silotec sarà in ritardo nella consegna solo se sarà trascorso un ragionevole periodo di tolleranza di almeno 8 giorni lavorativi fissato dal cliente in forma testuale (ad es. lettera, e-mail, fax).
7. riserva di proprietà
7.1 La merce rimane di proprietà di Silotec (merce riservata) fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale tra Silotec e il cliente, anche se i pagamenti vengono effettuati su crediti appositamente designati.
Anche l'inclusione di singoli crediti in una fattura corrente, così come l'incasso del saldo e il suo riconoscimento, non influiscono sulla riserva di proprietà. Solo la ricezione del pagamento viene considerata come pagamento.
7.2 Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene trasformata dal cliente in un nuovo oggetto mobile, la trasformazione avviene sempre per Silotec, senza che Silotec sia obbligata a farlo; il nuovo oggetto diventa di proprietà di Silotec.
In caso di lavorazione insieme a merci non appartenenti a Silotec, Silotec acquisirà la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore delle merci riservate (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto alle altre merci al momento della lavorazione.
Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene combinata, mescolata o miscelata con merce non appartenente a Silotec ai sensi dei § 947, 948 BGB, Silotec ne diventa comproprietaria ai sensi delle disposizioni di legge.
Se il cliente acquisisce la proprietà esclusiva attraverso la combinazione, la miscelazione o l'unione, egli trasferisce la comproprietà a Silotec nel rapporto tra la merce riservata (importo finale della fattura, IVA inclusa) e le altre merci al momento della combinazione, della miscelazione o dell'unione. In questi casi, il cliente dovrà immagazzinare gratuitamente la merce di proprietà o comproprietà di Silotec, che è anche merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi delle disposizioni di cui sopra.
7.3 Se la merce sottoposta a riserva di proprietà viene venduta dall'acquirente, da sola o insieme a merce non appartenente a Silotec, l'acquirente cede ai crediti derivanti dalla rivendita l'importo del valore della merce sottoposta a riserva di proprietà con tutti i diritti accessori e la priorità sul resto; Silotec accetta la cessione.
Il valore della merce soggetta a riserva di proprietà corrisponde all'importo finale della fattura del credito (IVA inclusa) più un supplemento di sicurezza del 10%, che tuttavia non viene riconosciuto se è contrastato da diritti di terzi.
Se la merce rivenduta sotto riserva è di proprietà di Silotec, la cessione dei crediti si estende all'importo corrispondente alla quota di comproprietà di Silotec.
7.4 Il cliente è autorizzato a rivendere o trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito della normale attività commerciale e solo a condizione che i crediti ai sensi del punto 7.3. siano effettivamente trasferiti a Silotec.
Il cliente non è autorizzato a disporre della merce soggetta a riserva di proprietà in altro modo, in particolare dandola in pegno o trasferendola a titolo di garanzia.
7.5 Fino alla revoca da parte di Silotec, il cliente rimarrà autorizzato a riscuotere i crediti ceduti ai sensi del precedente punto 7.3; l'autorizzazione di Silotec a riscuotere i crediti ceduti rimarrà inalterata.
Silotec non si avvarrà del diritto di revoca e della propria autorizzazione alla riscossione finché il cliente rispetterà i propri obblighi di pagamento e non sarà in mora.
7.6 Il cliente è tenuto a notificare immediatamente a Silotec qualsiasi sequestro della merce soggetta a riserva di proprietà o dei crediti ceduti in anticipo o qualsiasi altra compromissione della stessa da parte di terzi, consegnando i documenti necessari per un intervento.
Il cliente dovrà sostenere tutti i costi di un intervento da parte di Silotec, a meno che questi non vengano altrimenti rimborsati.
7.7 Il diritto di rivendere, utilizzare, installare o rilavorare la merce con riserva di proprietà e l'autorizzazione a riscuotere i crediti ceduti si estinguono con la cessazione del pagamento o con la richiesta di apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del cliente.
7.8 Se il cliente viola il contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, e se sono soddisfatti gli ulteriori requisiti del § 323 BGB, Silotec ha il diritto di ritirare la merce sottoposta a riserva di proprietà se Silotec ha receduto dal contratto.
Dopo aver ripreso la merce sottoposta a riserva di proprietà, Silotec avrà il diritto di realizzarla; il ricavato della realizzazione sarà compensato con la responsabilità dell'acquirente, al netto di ragionevoli costi di realizzazione.
7.9 Silotec si impegna a svincolare le garanzie su richiesta del cliente nella misura in cui il valore realizzabile della garanzia superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare sarà a discrezione di Silotec.
7.10 Il cliente è tenuto a trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà e ad assicurarla adeguatamente a proprie spese contro incendio, acqua e furto al valore di sostituzione.
Il cliente cede a Silotec ogni diritto nei confronti della compagnia di assicurazione derivante da un caso di danno alla merce soggetta a riserva di proprietà per un importo pari al valore della merce soggetta a riserva di proprietà; Silotec accetta la cessione.
8 Garanzia, vizi materiali e difetti di titolo, comportamento in caso di presunte violazioni dei diritti di proprietà
8.1 Le disposizioni di legge si applicano ai diritti del cliente in caso di difetti di materiale e di titolo (compresa la consegna errata e breve, nonché il montaggio/installazione improprio o le istruzioni difettose), se non diversamente specificato di seguito.
8.2 I diritti di garanzia del cliente presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi di controllo e di denuncia dei difetti ai sensi del § 377 HGB.
Ciò vale anche nel caso in cui Silotec invii un certificato di collaudo di un'ispezione della merce in uscita insieme al prodotto.
8.3 Nei casi di garanzia, il cliente ha diritto, a discrezione di Silotec, a un adempimento successivo mediante eliminazione del difetto o consegna di un nuovo articolo privo di difetti.
Se durante l'adempimento successivo si verificano danni a oggetti diversi dalla merce difettosa, il cliente può richiedere il risarcimento di tali danni solo ai sensi della clausola 9 di seguito riportata.
8.4 Se Silotec non è disposta a fornire un adempimento successivo, se l'adempimento successivo fallisce almeno due volte o se ulteriori tentativi di adempimento successivo sono irragionevoli per il cliente, il cliente ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto.
8.5 In caso di esistenza o di denuncia di un vizio di proprietà, si applicano inoltre le seguenti disposizioni speciali: se un terzo contesta al cliente che i prodotti o i servizi di Silotec violano i diritti di proprietà industriale, il cliente è tenuto a informare immediatamente Silotec, a lasciare a Silotec la difesa contro le rivendicazioni e a fornire il proprio supporto al meglio delle sue possibilità.
In caso di vizi di proprietà, l'adempimento successivo avverrà a discrezione di Silotec: a) concedendo al cliente un diritto d'uso sufficiente, b) adattando il prodotto se gli effetti sul suo funzionamento sono accettabili per il cliente o c) sostituendo il prodotto con un altro che non violi alcun diritto di proprietà, se ciò è ragionevole per il cliente. Se Silotec non è in grado di farlo a condizioni economicamente ragionevoli, Silotec può recedere dal contratto.
8.6 Le disposizioni di legge in materia di rivalsa del fornitore restano impregiudicate dalle disposizioni di cui sopra.
9 Responsabilità, richieste di risarcimento danni e rimborso spese
9.1 Silotec è responsabile per la violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali in conformità alle disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito.
9.2 Silotec è responsabile - indipendentemente dai motivi legali - nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave.
In caso di semplice negligenza, Silotec è responsabile, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge, solo a) per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, b) in caso di ritardo, se è stata concordata una data fissa di consegna o di esecuzione, c) in caso di occultamento fraudolento di un difetto,
in caso di assunzione del rischio di fabbricazione ai sensi dell'art. 276 BGB e in caso di violazione di una garanzia eccezionalmente concessa ai sensi dell'art. 443 BGB, d) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento);
In questo caso, tuttavia, la responsabilità è limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente verificatisi.
9.3 L'inversione dell'onere della prova non è associata alle disposizioni di cui sopra.
9.4 Nella misura in cui la responsabilità di Silotec è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale di dipendenti, lavoratori, personale, rappresentanti e agenti vicari di Silotec.
9.5 Il cliente può recedere o risolvere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se Silotec è responsabile della violazione degli obblighi.
10. prescrizione
10.1 I reclami per difetti si prescrivono 12 mesi dopo il trasferimento del rischio.
Ciò non vale se la legge ai sensi dei §§ 438 comma 1 n. 2 (edifici e oggetti per edifici), 478, 479 (regresso del fornitore) e 634 a comma 1 n. 2 BGB (difetti di costruzione) prescrive termini più lunghi, nonché in caso di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, in caso di violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte di Silotec e in caso di occultamento fraudolento di un difetto.
10.2 In caso di avviamento, il termine di prescrizione per i reclami per difetti non decorre nuovamente in caso di tentativo di adempimento successivo da parte di Silotec.
Nel caso di una rivendicazione esistente per l'adempimento successivo, il riconoscimento da parte di Silotec della rivendicazione ai sensi del § 212 comma 1 n. 1 BGB (Codice civile tedesco) associata all'adempimento successivo mediante rettifica o consegna sostitutiva si riferisce solo ai difetti che sono stati oggetto della richiesta di adempimento successivo da parte del cliente o che sono causati da un adempimento successivo difettoso; in caso contrario, il termine di prescrizione per l'adempimento originale continuerà a decorrere.
10.3 Le altre richieste di risarcimento danni del cliente in occasione o in relazione alle prestazioni di Silotec cadono in prescrizione 12 mesi dopo la conoscenza o l'ignoranza per grave negligenza del danno e della persona che lo ha causato e indipendentemente dalla conoscenza o dall'ignoranza per grave negligenza in 5 anni dal loro verificarsi.
10.4 Nei casi di cui al punto 9.2, per le richieste di risarcimento danni e di rimborso spese si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge.
11. segretezza, diritti d'autore e di proprietà
11.1 Il cliente si impegna a mantenere segrete a terzi, in quanto segreti commerciali e aziendali, tutte le informazioni commerciali e tecniche che non sono di dominio pubblico e di cui è venuto a conoscenza in relazione al contratto, sia durante l'esistenza del rapporto commerciale che dopo il completamento delle rispettive forniture.
Egli si impegna inoltre a non divulgare i dati che ha ottenuto dal rapporto d'affari con Silotec.
11.2 Silotec si riserva tutti i diritti di proprietà e di copyright sui disegni e sugli altri documenti dell'offerta, che non possono essere resi accessibili a terzi senza esplicito consenso.
11.3 Nel caso in cui Silotec sviluppi un prodotto tutelabile sulla base di un ordine del cliente, Silotec avrà diritto ai diritti di proprietà industriale senza limitazioni.
Ciò vale anche se lo sviluppo si basa su informazioni fornite dal cliente.
12 Luogo di esecuzione, legge applicabile, foro competente, clausola arbitrale
12.1 Il luogo di adempimento per le consegne e i servizi è il luogo di destinazione.
Se l'accettazione è stata concordata o è prevista dalla legge, il luogo di adempimento è il luogo di accettazione. Il luogo di adempimento per i pagamenti è la sede legale di Silotec.
12.2 Le presenti CG e il rapporto contrattuale tra Silotec e il cliente sono disciplinati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.
12.3 Il foro competente è quello della sede di Silotec.
Tuttavia, Silotec può anche citare in giudizio il cliente presso la sede del cliente a discrezione di Silotec.
12.4 Se il cliente ha la propria sede legale al di fuori dell'Unione Europea, della Norvegia, della Svizzera e dell'Islanda, in deroga al § 12.3, si applicherà quanto segue: a) Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti CGV e al rapporto contrattuale tra Silotec e il cliente o riguardanti la loro validità o la validità delle presenti CGV saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento arbitrale dell'Istituto tedesco di arbitrato e. V. (DIS), senza ricorrere ai tribunali ordinari. b) La sede dell'arbitrato sarà Stoccarda. c) La lingua del procedimento sarà il tedesco.
b) La sede dell'arbitrato è Stoccarda. c) La lingua del procedimento è il tedesco. d) Il lodo arbitrale non sarà pubblicato.
13. Clausola di separazione
Qualora una disposizione del presente contratto sia o diventi invalida, inapplicabile o non applicabile, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
Le parti contraenti si impegnano piuttosto a sostituire la disposizione non valida, inapplicabile o inapplicabile con una disposizione che si avvicini il più possibile, dal punto di vista giuridico, all'intento economico delle parti contraenti in conformità al significato e allo scopo della disposizione non valida, inapplicabile o inapplicabile. Lo stesso vale per eventuali lacune
Stato 9/2023