AGB

AGB - Silotec GmbH

GTC Silotec GERMANIA

I. Generalità

Tutte le consegne e i servizi sono soggetti ai presenti termini e condizioni e ad eventuali accordi contrattuali separati. Condizioni d'acquisto divergenti dell'acquirente non diventano parte del contratto nemmeno con l'accettazione dell'ordine. In assenza di un accordo separato, il contratto viene stipulato con la conferma d'ordine scritta del fornitore. Per i clienti B2B, le norme della VDMA si considerano concordate.

Il fornitore si riserva i diritti di proprietà e di copyright su campioni, stime di costo, disegni e informazioni simili di natura materiale e immateriale. Il fornitore si impegna a rendere accessibili a terzi le informazioni e i documenti indicati dall'acquirente come riservati solo con il consenso dell'acquirente. Il fornitore si impegna a rendere accessibili a terzi le informazioni e i documenti indicati come riservati dal cliente solo con il consenso di quest'ultimo.

II. prezzo e pagamento

In assenza di un accordo speciale, i prezzi si applicano franco fabbrica, compreso il carico in fabbrica, ma esclusi l'imballaggio e lo scarico. Ai prezzi si aggiungerà l'imposta sul valore aggiunto secondo la rispettiva aliquota di legge.

In assenza di un accordo speciale, il pagamento sarà effettuato senza alcuna detrazione sul conto del fornitore, vale a dire:


1/3 di acconto dopo il ricevimento della conferma d'ordine, 2/3 non appena l'acquirente viene informato che i pezzi principali sono pronti per la spedizione.

3. il cliente avrà il diritto di trattenere i pagamenti o di compensarli con le contropretese solo nella misura in cui le sue contropretese siano incontestabili o siano state legalmente accertate.

III Tempi di consegna, ritardo nella consegna

Il termine di consegna risulta dagli accordi delle parti contraenti. Il rispetto del termine di consegna da parte del fornitore presuppone che tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti contraenti siano state chiarite e che l'acquirente abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli incombono, come ad esempio la fornitura dei necessari certificati o autorizzazioni ufficiali o il pagamento di un deposito. In caso contrario, il termine di consegna sarà prorogato di conseguenza. Ciò non si applica se il ritardo è imputabile al fornitore.

Il rispetto del termine di consegna è subordinato alla corretta e tempestiva consegna al fornitore. Il Fornitore dovrà informare l'Acquirente il prima possibile di eventuali ritardi prevedibili.

Il termine di consegna si considera rispettato se l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento del Fornitore o se la notifica di disponibilità alla spedizione è stata data entro la scadenza del termine di consegna. In caso di collaudo, è determinante la data di collaudo - salvo in caso di rifiuto giustificato del collaudo - in alternativa alla notifica di disponibilità al collaudo.

Se la spedizione o l'accettazione dell'oggetto della fornitura viene ritardata per motivi imputabili al cliente, i costi sostenuti per il ritardo saranno addebitati al cliente, a partire da un mese dopo la notifica della disponibilità alla spedizione o all'accettazione.

5. se il mancato rispetto dei tempi di consegna è dovuto a cause di forza maggiore, controversie industriali o altri eventi al di fuori del controllo del fornitore, i tempi di consegna saranno prorogati di conseguenza. Il Fornitore comunicherà all'Acquirente l'inizio e la fine di tali circostanze nel più breve tempo possibile.

L'Acquirente può recedere dal contratto senza fissare un termine se l'intera prestazione diventa definitivamente impossibile per il Fornitore prima del passaggio del rischio. Inoltre, l'Acquirente può recedere dal contratto se, nel caso di un ordine, l'esecuzione di una parte della consegna diventa impossibile e l'Acquirente ha un interesse giustificato a rifiutare la consegna parziale. In caso contrario, il Cliente dovrà pagare il prezzo del contratto attribuibile alla consegna parziale. Lo stesso vale in caso di impossibilità di esecuzione da parte del Fornitore.
La Sezione VII.2 si applica a tutti gli altri aspetti. Se l'impossibilità o l'incapacità si verifica durante il ritardo nell'accettazione o se l'Acquirente è l'unico o il principale responsabile di tali circostanze, l'Acquirente rimane obbligato alla controprestazione.

Se il Fornitore è inadempiente e l'Acquirente subisce un danno di conseguenza, l'Acquirente ha il diritto di richiedere un risarcimento per il ritardo. Tale risarcimento sarà pari a 0,5 VD per ogni settimana intera di ritardo, ma complessivamente non superiore al 5 % del valore della parte della fornitura totale che non può essere utilizzata in tempo utile o in conformità al contratto a causa del ritardo. Se l'Acquirente concede al Fornitore inadempiente - tenendo conto delle eccezioni di legge - un termine ragionevole per l'adempimento e se tale termine non viene rispettato, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il contratto nell'ambito delle disposizioni di legge.
Su richiesta del Fornitore, l'Acquirente si impegna a dichiarare entro un termine ragionevole se intende esercitare il diritto di recesso. Ulteriori reclami derivanti da ritardi nella consegna saranno determinati esclusivamente in conformità alla Sezione VII.2 dei presenti Termini e Condizioni.

IV. Trasferimento del rischio, accettazione

(1) Il rischio passa all'acquirente quando l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento, anche se vengono effettuate consegne parziali o il fornitore si è assunto altre prestazioni, ad esempio i costi di spedizione o la consegna e l'installazione. Se deve essere eseguito un test di accettazione, questo è determinante per il trasferimento del rischio. Il collaudo deve essere effettuato immediatamente alla data di accettazione, o in alternativa dopo la notifica del Fornitore che la merce è pronta per l'accettazione. L'Acquirente non può rifiutare l'accettazione in caso di difetti non sostanziali.

Se la spedizione o il collaudo sono ritardati o non avvengono per circostanze non imputabili al Fornitore, il rischio passa all'Acquirente il giorno della notifica di disponibilità alla spedizione o al collaudo. Il Fornitore si impegna a stipulare le polizze assicurative richieste dall'Acquirente a spese di quest'ultimo.

Le consegne parziali sono ammesse nella misura in cui sono ragionevoli per il cliente.

V. Riserva di proprietà

Il fornitore conserva la proprietà dell'oggetto della fornitura fino al ricevimento di tutti i pagamenti - anche per eventuali prestazioni accessorie aggiuntive dovute - derivanti dal contratto di fornitura.

Il fornitore ha il diritto di assicurare l'oggetto della fornitura contro il furto, la rottura, l'incendio, l'acqua e altri danni a spese dell'acquirente, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver provveduto direttamente all'assicurazione.

Il committente non può vendere, dare in pegno o cedere in garanzia l'oggetto della fornitura. In caso di sequestro, confisca o altre disposizioni da parte di terzi, deve informare immediatamente il fornitore.

In caso di violazione del contratto da parte dell'Acquirente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore avrà il diritto di ritirare l'oggetto della fornitura dopo aver inviato un sollecito e l'Acquirente sarà obbligato a consegnare l'oggetto della fornitura.

5. Sulla base della riserva di proprietà, il fornitore può richiedere la restituzione dell'oggetto della fornitura solo se ha receduto dal contratto.

6. la richiesta di apertura di una procedura di insolvenza autorizza il fornitore a recedere dal contratto e a richiedere la restituzione immediata dell'oggetto della fornitura.

VI. reclami per difetti

Per i difetti materiali e i difetti di titolo nella fornitura, il Fornitore fornirà una garanzia come segue, con l'esclusione di ulteriori rivendicazioni, fatta salva la Sezione VII:

Difetti del materiale

(1) Tutte le parti che si rivelano difettose a causa di circostanze precedenti al trasferimento del rischio saranno riparate o sostituite gratuitamente a discrezione del Fornitore. La scoperta di tali difetti dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto al Fornitore. Le parti sostituite diventeranno di proprietà del fornitore.

(2) L'acquirente, dopo essersi consultato con il fornitore, deve concedergli il tempo e l'opportunità necessari per effettuare tutte le riparazioni e le forniture sostitutive che il fornitore ritiene necessarie; in caso contrario, il fornitore è esonerato dalla responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, nel qual caso il Fornitore deve essere avvisato immediatamente, l'Acquirente ha il diritto di eliminare il difetto direttamente o di farlo eliminare da terzi e di richiedere al Fornitore il rimborso delle spese necessarie.

(3) Dei costi diretti derivanti dalla riparazione o dalla fornitura sostitutiva, il fornitore si fa carico - nella misura in cui il reclamo risulti giustificato - dei costi del pezzo di ricambio, compresa la spedizione. Egli dovrà inoltre sostenere i costi di smontaggio e installazione, nonché i costi per la messa a disposizione dei montatori e degli assistenti necessari, comprese le spese di viaggio, nella misura in cui ciò non comporti un onere sproporzionato per il fornitore.

L'Acquirente (B2C) ha il diritto di recedere dal contratto nell'ambito delle disposizioni di legge se il Fornitore, tenendo conto delle eccezioni di legge, lascia scadere infruttuosamente un periodo di tempo ragionevole stabilito per la rettifica o la consegna sostitutiva a causa di un difetto materiale. Se il difetto è insignificante, l'Acquirente ha diritto solo a una riduzione del prezzo del contratto.
Per il resto, il diritto alla riduzione del prezzo del contratto rimane escluso. Ulteriori rivendicazioni saranno determinate esclusivamente in base alla sezione VII. 2 della presente disposizione.


Non si assume alcuna responsabilità, in particolare, nei seguenti casi: uso inadeguato o improprio, montaggio o messa in funzione errati da parte dell'acquirente o di terzi, usura naturale, manipolazione errata o negligente, manutenzione impropria, materiali d'esercizio non idonei, lavori di costruzione difettosi, terreno di costruzione non idoneo, influssi chimici, elettrochimici o elettrici - nella misura in cui non siano di responsabilità del Fornitore.

Se l'acquirente o un terzo esegue riparazioni improprie, il fornitore non è responsabile delle conseguenze che ne derivano. Lo stesso vale per le modifiche apportate all'oggetto della fornitura senza il preventivo consenso del fornitore.

(7) Nel caso in cui il Fornitore conceda una garanzia per determinati prodotti, tale garanzia sarà determinata in base a quanto concordato e comprenderà una nuova consegna in caso di richiesta di garanzia senza ulteriore assunzione di costi, in particolare non saranno assunti costi di rimozione, installazione o trasporto per la consegna. Difetti di titolo


Se l'utilizzo dell'oggetto della fornitura comporta la violazione di diritti di proprietà industriale o d'autore in Germania, il Fornitore dovrà, a proprie spese, procurare all'Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare l'oggetto della fornitura o di modificarlo in modo ragionevole per l'Acquirente, in modo tale che la violazione dei diritti di proprietà non sussista più. Se ciò non è possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro un periodo di tempo ragionevole, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dal contratto.
Alle suddette condizioni, anche il Fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto. Inoltre, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da rivendicazioni non contestate o legalmente accertate dei titolari dei diritti di proprietà in questione.

9. Gli obblighi del fornitore di cui alla sezione VI. 8 sono definitivi, con riserva della sezione VII.2, in caso di violazione dei diritti di proprietà o d'autore.

Esistono solo se

  • l'Acquirente notifichi senza indugio al Fornitore eventuali presunte violazioni di diritti di proprietà industriale o di copyright,
  • l'Acquirente sostenga il Fornitore in misura ragionevole nella difesa delle pretese fatte valere o consenta al Fornitore di attuare le misure di modifica in conformità alla Sezione VI. 8,
  • tutte le misure difensive, compresi gli accordi extragiudiziali, sono riservate al fornitore,
  • il difetto di titolo non è basato su un'istruzione dell'Acquirente e
  • la violazione dei diritti non è stata causata dal fatto che l'Acquirente ha modificato l'oggetto della fornitura senza autorizzazione o lo ha utilizzato in modo non conforme al contratto.

VII Responsabilità del fornitore, esclusione di responsabilità

(1) Se l'oggetto della fornitura non può essere utilizzato dall'Acquirente in conformità al contratto per colpa del Fornitore, a causa dell'omessa o errata esecuzione di suggerimenti e consigli forniti prima o dopo la stipula del contratto o a causa della violazione di altri obblighi contrattuali collaterali - in particolare delle istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'oggetto della fornitura - si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni delle sezioni VI e VII.2, con esclusione di qualsiasi ulteriore rivendicazione dell'Acquirente.







2. Il fornitore risponde - per qualsiasi motivo legale - solo per danni che non si verificano all'oggetto della fornitura a) in caso di dolo, b) in caso di grave negligenza da parte del proprietario / degli organi direttivi o dei dipendenti superiori, c) in caso di lesioni colpose alla vita, all'incolumità fisica, alla salute, d) in caso di difetti che ha nascosto in modo fraudolento, e) nell'ambito di una promessa di garanzia,

in caso di difetti dell'oggetto della fornitura, nella misura in cui la responsabilità è assunta ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto per danni alle persone o alle cose per uso privato.

In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali, il Fornitore sarà responsabile anche in caso di colpa grave da parte di dipendenti non dirigenti e in caso di colpa lieve, in quest'ultimo caso limitatamente ai danni ragionevolmente prevedibili tipici del contratto. Sono escluse ulteriori rivendicazioni.

VIII. Limitazioni

Tutti i reclami dell'Acquirente - per qualsiasi motivo legale - cadranno in prescrizione dopo 12 mesi. I termini di legge si applicano alle richieste di risarcimento dei danni ai sensi della Sezione VII. 2 a-d e f. Essi si applicano anche ai difetti di un edificio o agli articoli di fornitura che sono stati utilizzati per un edificio secondo il loro uso abituale e che ne hanno causato il difetto.

Il periodo di limitazione nei confronti dei clienti commerciali (B2B) si applica a tutte le parti e le installazioni fornite per 2 anni. Secondo i regolamenti della VDMA.

IX. Utilizzo del software

Nella misura in cui il software è incluso nella fornitura, all'acquirente viene concesso il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione. Esso viene fornito per l'uso sull'oggetto della fornitura destinato a tale scopo. È vietato l'uso del software su più di un sistema.

L'acquirente può riprodurre, rivedere, tradurre o convertire il software dal codice oggetto al codice sorgente solo nella misura consentita dalla legge (§§ 69 a ss. UrhG). L'Acquirente si impegna a non rimuovere i dati del produttore - in particolare le note sul copyright - o a modificarli senza il previo consenso esplicito del Fornitore.

Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, comprese le copie, restano di proprietà del fornitore o dei fornitori di software. Non è consentita l'indicazione di sub-licenze.

X. Legge applicabile, foro competente

(1) Tutti i rapporti giuridici tra il Fornitore e l'Acquirente saranno disciplinati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania applicabile ai rapporti giuridici tra parti nazionali.

Il foro competente sarà quello della sede principale del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore avrà il diritto di intentare una causa presso la sede principale dell'Acquirente.